Art. 32. Abrogazioni e modificazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:
a) la legge 30 aprile 1976, n. 397 , recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea;
b) gli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296 , recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 , n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 , e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
c) gli articoli 1 , l' articolo 2, commi 1 , 2 , 3 , gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218 , recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 , recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 , recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ;
f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 , recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 , recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;
h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 , recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 , recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 , recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 , recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47 , recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 , recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ;
p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 , concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242 , concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361 , concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992 , che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657 , concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 , concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992 , che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , concernente regolamento di polizia veterinaria;
v) l' articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 , concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE ;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845 , recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;
bb) l' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 , concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 .
bb-bis) ((il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;)) bb-ter) ((il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;)) bb-quater) ((il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.)) 2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296 , recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 , n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 , e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».
3. All' articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429, per le quali e' prevista l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali e' disposta la medesima misura in conformita' ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;))
a-bis) ((dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.
L'indennita' di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformita' al regolamento (CE) 2160/2003."))
b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanita'» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» e' sostituita con la parola provvedimento».
b-bis) ((dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 e' prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento e' adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unita' Centrale di crisi di cui all'articolo 5, comma 7."))
a) la legge 30 aprile 1976, n. 397 , recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea;
b) gli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296 , recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 , n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 , e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
c) gli articoli 1 , l' articolo 2, commi 1 , 2 , 3 , gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218 , recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 , recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 , recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ;
f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 , recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 , recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;
h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 , recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 , recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 , recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 , recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47 , recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 , recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ;
p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 , concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242 , concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361 , concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992 , che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657 , concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 , concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992 , che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , concernente regolamento di polizia veterinaria;
v) l' articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 , concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE ;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845 , recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;
bb) l' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 , concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 .
bb-bis) ((il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;)) bb-ter) ((il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;)) bb-quater) ((il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.)) 2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296 , recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 , n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 , e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».
3. All' articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429, per le quali e' prevista l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali e' disposta la medesima misura in conformita' ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;))
a-bis) ((dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.
L'indennita' di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformita' al regolamento (CE) 2160/2003."))
b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanita'» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» e' sostituita con la parola provvedimento».
b-bis) ((dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 e' prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento e' adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unita' Centrale di crisi di cui all'articolo 5, comma 7."))