Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1977
Art. 4.
Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14.
Il termine di 90 giorni fissato per la presentazione della certificazione decorre dal giorno successivo a quello nel quale si e' determinata la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da' luogo a retribuzione. Il periodo stesso e' tuttavia computato nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita', o gratifica natalizia.
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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