Art. 2. (Disposizioni in materia di IRAP) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) . ((6)) 2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all' articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 , le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti
percentuali".
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) . ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.