(( 2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 , e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 , previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all' articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 .
Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma)) 3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.