Articolo 6 del Decreto 22 maggio 1990, n. 196
Articolo 5
Versione
8 agosto 1990
Art. 6. 1. Il Ministro dei trasporti determina e puo' aggiornare l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente art. 3.
Entrata in vigore il 8 agosto 1990
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