Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 30Articolo 32
Versione
11 settembre 1974
Art. 31.
Il servizio idrografico, gia' svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici, e' disimpegnato - nell'ambito del rispettivo territorio - dalle province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.
Entrata in vigore il 11 settembre 1974
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