Articolo 8 del Decreto 12 febbraio 1991, n. 183
Articolo 7
Versione
3 luglio 1991
Art. 8. 1. I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea possono essere venduti anche all'estero attraverso gli istituti nazionali abilitati alla vendita, previ accordi di reciprocita' con organismi esteri autorizzati nei rispettivi Stati.
Entrata in vigore il 3 luglio 1991
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