Articolo 6 del Decreto 12 febbraio 1991, n. 183
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 luglio 1991
Art. 6. 1. Alle vincite si applica l' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente:
"Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel 25% in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge".
Entrata in vigore il 3 luglio 1991
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