Articolo 4 del Decreto 12 febbraio 1991, n. 183
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 luglio 1991
Art. 4. 1. I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori"; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione, e' riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall' art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 559/1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.
L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica - salva la competenza del Ministero di grazia e di giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse - nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.
L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturali, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401 .
L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attivita' all'entrata in vigore della presente legge.
L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e straniere ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditore generale dello Stato, in materia grafica".
Entrata in vigore il 3 luglio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente