Articolo 23 del Decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23
Articolo 22Articolo 24
Versione
5 febbraio 1948
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Versione
16 dicembre 2010
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010
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