Articolo 12 del Decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 settembre 1987
Art. 12. 1. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unita' sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonche', ad eccezione delle norme di cui all'articolo 9, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all' articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell' articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonche' quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unita' sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.
3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103 , e' sostituito dal seguente:
"5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unita' sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonche' al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987".
Entrata in vigore il 19 settembre 1987
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