Articolo 11 del Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 marzo 2015
Art. 11.


Decisioni sulla validita' e sull'efficacia
dell'ordine di protezione europeo

1. Spetta all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresi' alla medesima autorita' l'applicazione di piu' gravi misure cautelari.
2. Quando l'autorita' giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorita' dello Stato di esecuzione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.
Entrata in vigore il 10 marzo 2015
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