Articolo 8 del Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 marzo 2015
Art. 8. Procedimento per il riconoscimento di un ordine
di protezione europeo 1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.
2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo.
3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.
Entrata in vigore il 10 marzo 2015
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