Art. 23. Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR 1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita' della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».
1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all' articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020 , ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020 , dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. ((Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi)) .
Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.
1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all' articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020 , ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020 , dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. ((Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi)) .
Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.