Articolo 49 bis del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Articolo 48 bisArticolo 50
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1 luglio 2025
Art. 49-bis. (( (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia). )) ((1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta";
2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis";
b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2"))
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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