Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76
Articolo 18Articolo 20
Versione
9 aprile 2004
Art. 19. Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso 1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purche' tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, puo' svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.
2. L'interessato puo' presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita' al servizio di soccorso.
Entrata in vigore il 9 aprile 2004
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