Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76
Articolo 3Articolo 5
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9 aprile 2004
Art. 4. Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali 1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:
a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.
Entrata in vigore il 9 aprile 2004
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