Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404
Articolo 1Articolo 3
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8 settembre 1979
Art. 2. Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi

L'attestato di conformita' di cui all'art. 1 e' rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate su modelli conformi a quelli previsti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.
Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti.
In condizioni di reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere.
Entrata in vigore il 8 settembre 1979
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