Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1977, N.10)) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 28 gennaio 1977, n.10 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "L' articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' abrogato. Le aree gia' vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i requisiti soggettivi."
La L. 28 gennaio 1977, n.10 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "L' articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' abrogato. Le aree gia' vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i requisiti soggettivi."