( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2 ; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2 )
1. Non sono elettori:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N.5))
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell' articolo 215 del codice penale , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.