Articolo 12 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 11Articolo 14
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13 maggio 1967
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29 gennaio 2006
Art. 12.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2 )

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (12)
La Commissione e' composta dal sindaco e da ((tre)) componenti effettivi e ((tre)) supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2006
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