Decreto 24 agosto 1999, n. 347

Commentari3

  • 1Circolare Ministero Giustizia 13 maggio 2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 maggio 2002

    Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Circolare 13 maggio 2002 n. 3 "Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari". Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta che è stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 28 dell'11 marzo 2002 sul contributo unificato. La legge di conversione 11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002, è entrata in vigore il 12 maggio 2002. Per motivi di organicità si è ritenuto di emanare la presente circolare che comprende anche le parti ancora in vigore delle circolari n. 1/2002 e n. 2/2002 di questo Dipartimento, le quali, pertanto, devono …

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  • 2Circolare Ministero Giustizia 12 marzo 2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 marzo 2002

    Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Circolare 12 marzo 2002 n. 2 "Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari" In occasione dell'entrata in vigore del decreto legge sul contributo unificato n. 28/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, che ha risolto molti dei quesiti posti dagli uffici giudiziari e, avuto riguardo alle difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione della legge n. 488/99, al fine di uniformare il comportamento degli uffici, si rappresenta quanto segue. In particolare per ciò che concerne l'art. 1 del decreto legge citato: – il comma 1 reca la soppressione dal testo dell'art. 9, comma 3 della …

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  • 3Circolare del 12/03/2002 n. 2 - Min. Giustizia
    Min. Giustizia · 12 marzo 2002

    In occasione dell\'entrata in vigore del decreto legge sul contributo unificato n. 28/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, che ha risolto molti dei quesiti posti dagli uffici giudiziari e, avuto riguardo alle difficolta\' interpretative sorte in sede di prima applicazione della legge n. 488/99, al fine di uniformare il comportamento degli uffici, si rappresenta quanto segue. In particolare per cio\' che concerne l\'art. 1 del decreto legge citato: - il comma 1 reca la soppressione dal testo dell\'art. 9, comma 3 della legge n. 488/99, della locuzione "che interviene nella procedura di esecuzione" poiche\' tale specificazione appare del tutto superflua e …

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Giurisprudenza22

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  • 1Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2834
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/7/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.350 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023 TRA in Parte_1 persona del Ministro p.t., Parte_2 e [...] Controparte_1 rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_2 con cui …
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    • ultrattività graduatorie·
    • sentenza TAR Lazio n. 4020/2018·
    • O.M. n. 60/2020·
    • graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
    • giurisdizione amministrativa·
    • Cassazione civile sentenza n. 7084/2024·
    • art. 1 quater DL 126/2019·
    • sentenza Consiglio di Stato n. 5216/2022·
    • titolo di abilitazione all'insegnamento·
    • art. 4, comma 6-bis, L. 124/1999

  • 2Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 2201
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1414/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via delle Ville n. 4, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO , – in persona del …
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    • diploma di conservatorio·
    • giudicato amministrativo·
    • abilitazione all'insegnamento·
    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • equipollenza titoli di studio·
    • art. 4 legge 508/1999·
    • ne bis in idem·
    • disapplicazione atto amministrativo·
    • graduatorie GPS·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 3Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2023, n. 4366
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2023, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2691/21 r. g. l., vertente TRA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Parte_1 Paolo Zinzi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: …
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • accesso ai concorsi·
    • 24 CFU·
    • D.M. n. 131/2007·
    • D.M. n. 374/2017·
    • raddoppio contributo unificato·
    • graduatorie di istituto·
    • compensazione spese di lite·
    • direttive comunitarie 2005/36 e 2013/55

  • 4Trib. Cuneo, sentenza 03/10/2023, n. 399
    Provvedimento: R.G. 374/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE LAVORO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.374/2023 promossa da , ( ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...]1, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'avv. Sirio Solidoro ( ) del foro di Lecce, ed elettivamente C.F._2 domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore, RICORRENTE contro (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 …
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    • art. 417 bis c.p.c.·
    • abilitazione all'insegnamento·
    • 24 CFU·
    • graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
    • graduatorie ad esaurimento·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • disapplicazione provvedimenti amministrativi·
    • graduatorie di istituto·
    • art. 414 c.p.c.·
    • legittimazione passiva

  • 5Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2023, n. 797
    Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO riunita in camera di consiglio e così composta: 1.Dr. Gabriella Portale Presidente rel. 2. Dr. Barbara Fatale Consigliere 3. Dr. Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1203 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2021 e vertente Tra , con l'avv. SAMMARRO DARIO Parte_1 appellante E , con l'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI CATANZARO appellato Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 834/2021, pubblicata in data 16/04/2021; …
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • riconoscimento titoli intraeuropeo·
    • graduatorie di circolo e di istituto·
    • 24 CFU·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • graduatorie provinciali per le supplenze·
    • contributo unificato·
    • art. 1, comma 110 L. n. 107/2015·
    • diploma di laurea·
    • art. 5 d.lgs. 59/2017·
    • compensazione spese di lite·
    • giurisprudenza ordinaria
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Finalita' e durata dell'esperimento
    1. La Repubblica italiana partecipa all'esperimento temporaneo organizzato a livello comunitario dalla Commissione europea allo scopo di valutare se il campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE , n. 66/401/CEE , n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE , senza che ne derivi un calo significativo della qualita' delle sementi stesse.
    2. L'esperimento di cui al comma 1 e' effettuato sulle seguenti specie:
    a) barbabietola;
    b) frumento tenero e frumento duro;
    c) orzo;
    d) mais.
    3. La Repubblica italiana, nell'ambito dell'esperimento di cui ai commi 1 e 2, e' esentata dagli obblighi previsti dalle direttive citate al comma 1, per quanto riguarda il campionamento ed il controllo ufficiale delle sementi, secondo le condizioni indicate rispettivamente negli articoli 2 e 3.
    4. L'esperimento di cui al comma 1, che riguarda la categoria delle sementi certificate ed interessa sia la fase di campionamento sia la fase di controllo, ha inizio a decorrere dalla campagna di controllo 1999/2000 e si conclude il 30 giugno 2002, al termine della campagna di controllo 2001/2002.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
    Nota al titolo:
    - Per quanto concerne la direttiva n. 98/320/CE v. nelle note alle premesse.
    Note alle premesse:
    - La legge 25 novembre 1971, n. 1096 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322, reca la "Disciplina dell'attivita' sementiera".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1974, n. 95, reca il "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 ".
    - La legge 20 aprile 1976, n. 195 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 1976, n. 124, reca "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , sulla disciplina dell'attivita' sementiera".
    - Il testo dell' art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente:
    "Art. 21. - Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, e' demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pue' delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.
    Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
    Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, all'esercizio di tali compiti.
    Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale".
    - Il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 1972, n. 69, ed il decreto ministeriale 2 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1976, n. 308, recano "Delega all'Ente nazionale sementi elette, in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri".
    - Il testo dell' art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente:
    "Art. 23. - L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461 , viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica".
    - Il testo dell' art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente:
    "Art. 41. - Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio".
    - Il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 gennaio 1997, n. 16, reca "Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri".
    - Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 1991, n. 164, concernente il "Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", e' il seguente:
    "3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' aggiunto il seguente comma:
    ''Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 . La durata di un esperimento non deve superare sette anni''".
    - La decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 140 del 12 maggio 1998 .
    - Il testo dell' art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1989, n. 58, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", e' il seguente:
    "Art. 4. - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
    2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
    3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
    4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
    5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
    6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
    a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
    b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
    7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi".
    - Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, n. 10, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
    "3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
    - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale".
    - Il testo dell' art. 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente:
    "Art. 30. - La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.
    Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresi' procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.
    La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
    - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
    5. L'esenzione di cui al comma 3, termina il 30 giugno 2002.
  • Articolo 2
    Art. 2. Campionamenti e autorizzazione del personale 1. I campionamenti previsti nell'esperimento di cui all'articolo 1 sono eseguiti da personale, autorizzato con provvedimento del Ministero per le politiche agricole in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , ed alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 . Tale personale esegue i campionamenti previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa sementiera da cui dipende.
    2. Il personale di cui al comma 1, partecipa ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo un esame ufficiale, organizzato secondo modalita' e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, cui sono demandati il coordinamento tecnico dell'organizzazione dell'esperimento di cui all'articolo 1 e la verifica dei risultati conseguiti.
    3. L'attivita' del personale di cui al comma 1, per quanto riguarda il campionamento di sementi, e' soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.
    4. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere revocata dal Ministero per le politiche agricole, sentito l'Ente nazionale delle sementi elette, se il personale autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostra la diligenza professionale, non si attiene alle istruzioni impartite o emergono divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei campionamenti e nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento rispetto a quelli ufficiali. L'avvio del procedimento di revoca e' comunicato al personale interessato ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della medesima legge.
    5. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 3, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua campionamenti ufficiali in misura pari almeno al 5% della totalita' dei campioni sottoposti a certificazione da parte della singola impresa aderente all'esperimento di cui al precedente articolo 1, volti ad accertare la correttezza dei campionamenti effettuati dal personale autorizzato ai sensi del comma 1.
    6. La percentuale dei campionamenti di cui al precedente comma 5, puo' essere aumentata almeno fino al 20% in relazione alla necessita' di chiarire eventuali dubbi e se l'impresa partecipa all'esperimento per la sola componente "campionamento".
    7. Le imprese che aderiscono all'esperimento di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda all'Ente nazionale delle sementi elette entro un termine stabilito dal medesimo Ente che notifica al Ministero per le politiche agricole l'elenco di tutte le imprese partecipanti, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6.
    8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati di analisi ottenuti dai campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di riferimento della partita indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a campionamento sotto sorveglianza ufficiale.
    9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, prelevati in conformita' all'esperimento di cui al precedente articolo 1, secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 ), e' il seguente:
    "Art. 18. - Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attivita' nel particolare settore.
    Il predetto personale dovra' essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi.
    Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
    L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente, nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.
    Il predetto personale e' munito di apposito documento di autorizzazione.
    L'autorizzazione puo' essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito - ove del caso - l'ente proponente, qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.
    L'autorizzazione e' altresi' revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.
    Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge puo' esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.
    Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonche' prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.
    Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
    I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2.
    Per i tuberiseme di patate e per le sementi di barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonche' per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante eleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varieta' e' obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7.
    Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6.
    Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varieta', restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purche' non contrastino con le norme del presente regolamento.
    Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 . La durata di un esperimento non deve superare sette anni".
    - Il testo dell' art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente:
    "Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.
    La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' formata:
    a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;
    b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
    c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;
    d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
    La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.
    I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carico tre anni e possono essere confermati.
    La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.
    Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni.
    La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.
    Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione.
    L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo".
    - Il testo dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
    "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
    - Il testo dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
    "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
    2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
    a) l'amministrazione competente;
    b) l'oggetto del procedimento promosso;
    c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
    3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
    4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
  • Articolo 3
    Art. 3. Controlli e autorizzazione dei laboratori 1. I controlli sulle sementi previsti dall'esperimento di cui all'articolo 1, sono eseguiti da laboratori, non rientranti nell'elencazione dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , appartenenti ad un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , ed appositamente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, secondo le condizioni indicate nei successivi commi. Tali laboratori eseguono i controlli previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa a cui appartengono.
    2. I responsabili e gli analisti dei laboratori di cui al comma 1, sono autorizzati con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e devono essere in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 . Dopo aver partecipato ad un apposito corso di formazione, organizzato secondo modalita' e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, devono confermare il possesso dei requisiti superando un esame ufficiale.
    3. I locali, le attrezzature, i metodi applicati ed il volume di attivita' dei laboratori autorizzati, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
    4. Le condizioni di cui al comma 3, possono essere successivamente modificate o integrate, con apposito provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole.
    5. L'attivita' svolta dai laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, e' soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.
    6. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 5, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua per sondaggio, nella misura pari almeno al 20%, analisi di verifica della qualita' della prestazione svolta dai laboratori autorizzati anche attraverso l'esecuzione di prove comparative (ring test).
    7. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, inviano i risultati di tutte le analisi effettuate all'Ente nazionale delle sementi elette che, sulla base dei risultati trasmessi, autorizza o meno la certificazione delle sementi, ai sensi dell' articolo 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 .
    8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati ottenuti dai campioni di sementi controllati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita controllati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di certificazione indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a controllo sotto sorveglianza ufficiale.
    9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, controllati in conformita' all'esperimento di cui all'articolo 1, secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.
    Note all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 ), e' il seguente:
    "Art. 27. - Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonche' per l'esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori:
    1) Istituto conservatore dei registri di varieta';
    2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;
    3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi, Universita' di Bologna;
    4) Istituto di agronomia dell'Universita' di Pisa;
    5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;
    6) Istituto di agronomia, Universita' di Napoli, Portici;
    7) Istituto di agronomia, Universita' di Palermo;
    8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;
    9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma.
    La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi e' demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa".
    - Per il testo dell' art. 2 della legge n. 1096/1971 v. nelle note all'art. 2.
    - Per il testo dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note all'art. 2.
    - Il testo dell' art. 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e' il seguente:
    "Art. 22. - Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.
    Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente art. 12, la cartellinatura delle partite controllate.
    Per le operazioni di controllo di cui al precedente art. 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41".
    - Per il testo del comma 10 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note all'art. 2.
    - Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 v. nelle note all'art. 2.