Articolo 47 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 46Articolo 42
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11 luglio 1931

Art. 47.

(Art. 46 T. U. 1926).

Senza licenza del prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti

E' vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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