Articolo 100 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 99Articolo 103
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11 luglio 1931
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18 settembre 1991
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22 aprile 2017

Art. 100.

(Art. 98 T. U. 1926).

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio ((, anche di vicinato,)) nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata.
(54)
--------------- AGGIORNAMENTO (54)
La L. 25 agosto 1991, n. 287 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall' articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate".
Entrata in vigore il 22 aprile 2017
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