Articolo 13 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 luglio 1931
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Versione
7 aprile 2012

Art. 13.

(Art. 12 T. U. 1926).

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di ((tre anni, computati)) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Entrata in vigore il 7 aprile 2012
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