Articolo 5 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 4Articolo 6
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11 luglio 1931

Art. 5.

(Art. 4 T. U. 1926).

I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative e' resa esecutiva dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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