Articolo 127 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 125Articolo 133
Versione
11 luglio 1931
>
Versione
6 maggio 1998

Art. 127.

(Art. 128 T. U. 1926).

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ((...)) hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata.

Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente