Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34
Articolo 6Articolo 8
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10 marzo 1999
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27 marzo 2001
Art. 7. Ispettorato per gli istituti di istruzione 1. L'ispettorato per gli istituti di istruzione e' retto da ((generale di corpo d'armata)) . Ha alle dipendenze:
a) centro di reclutamento;
b) accademia;
c) scuola sottufficiali;
d) legione allievi;
e) scuola di polizia tributaria;
f) centri di addestramento;
g) banda musicale.
2. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un ((generale di divisione o di brigata)) .
3. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o piu' scuole allievi finanzieri.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
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