Articolo 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 agosto 1992
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Versione
4 dicembre 2018
Art. 8. 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)) .
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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