Articolo 2 del Decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80
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1 luglio 2022
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16 luglio 2022
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 luglio 2022, n. 91 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022 ".
Entrata in vigore il 16 luglio 2022
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