Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 agosto 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 agosto 1988 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
- Art. 3. 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.