Articolo 9 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 maggio 2012
Art. 9. Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei 1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita' delle rispettive aree disciplinari;
b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori;
c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;
d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosita' di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita' di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'articolo 4.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 18 maggio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente