Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1921 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 2009 |
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
- Art. 2.
L'edificio dovra' essere conservato nelle sue condizioni attuali per tutto quanto concerne il suo carattere monumentale ed artistico a norma delle disposizioni vigenti. Qualunque trasformazione sia interna che esterna dovra' essere approvata preventivamente dal Ministero dell'istruzione pubblica.
- Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI - SFORZA - BONOMI - FACTA.
Visto, il guardasigilli: FERA.