Art. 14. Valutazione delle prove d'esame 1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.
2. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.