Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 gennaio 1998
Art. 14. Valutazione delle prove d'esame 1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente