Articolo 9 del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
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6 febbraio 2016
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1 gennaio 2017
Art. 9. Pagamento della sanzione (( 1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile e' recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 )) 2. Il giudice puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione e' dovuto in un'unica soluzione.
4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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