1 maggio 1969
27 agosto 1972
14 settembre 1975
Commentari • 3
- 1. Riscossione coattiva e privilegihttps://www.brocardi.it/
[…] In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. […]
Leggi di più… - 2. Riscossione coattiva e privilegihttps://www.brocardi.it/
- 3. Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Corte Costituzionale N. 1 SENTENZA 20 novembre 2019- 3 gennaio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Privilegio, pegno, ipoteca – Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti – Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Denunciata disparita' di trattamento rispetto ai crediti retributivi di “ogni altro prestatore d'opera” – Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. Privilegio, pegno, ipoteca – Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti – Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Denunciata …
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Giurisprudenza • 29
- 1. Corte Cost., sentenza 28/04/1976, n. 100Provvedimento: […]Leggi di più...
- interpretazione·
- applicabilita' del principio·
- costituzione, art. 3·
- sent. 100/76 c. eguaglianza dei cittadini davanti alla legge·
- omogeneita' di situazioni da regolare in modo unitario e coerente
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1976, n. 2659Provvedimento: Ai sensi dell'art 66 legge 30 aprile 1969 n 153 gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi Forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art 2778 cod civ, mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto. ( Conf 3626/74, mass n 372146).*Leggi di più...
- cause di prelazione·
- ordine dei privilegi·
- accessori di contributi assistenziali e previdenziali·
- accessori di retribuzioni di lavoro subordinato·
- sui mobili·
- privilegi·
- rispettiva collocazione ex legge n 153 del 1969·
- responsabilita patrimoniale
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1974, n. 3626Provvedimento: Ai sensi dell'art 66 legge 30 aprile 1969 n 153 gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi Forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati,come i crediti,al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art 2778 cod civ, mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto.*Leggi di più...
- cause di prelazione·
- ordine dei privilegi·
- privilegi·
- responsabilita patrimoniale·
- collocazione rispettiva
- 4. Corte Cost., sentenza 27/02/1996, n. 55Provvedimento: […] In realtà - dopo la generalizzazione del privilegio in favore del lavoratore subordinato (art. 66 legge n.153 del 1969) - è solo con la legge n. 426 del 1975 di modifica della disciplina dei privilegi che si amplia ulteriormente l'area della tutela del lavoro con la confluenza, nell'art. 2751-bis del codice civile di ipotesi varie: al lavoratore subordinato e all'agente si aggiungono il prestatore d'opera intellettuale, il coltivatore diretto, il mezzadro, il colono, l'imprenditore artigiano, le cooperative di produzione e lavoro. […]Leggi di più...
- preteso contrasto con l'art. 3 cost.·
- crediti dell'agente·
- inammissibilita'.·
- sent. 55/96. privilegio
- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1974, n. 2054Provvedimento: ma la fase del processo in cui si compie il raffronto tra i privilegi gia riconosciuti, al fine della graduazione, e quella in cui si predispone la ripartizione dell'attivo. Pertanto la nuova disciplina dei privilegi disposta dall'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, e applicabile qualora al momento della sua entrata in vigore lo stato passivo sia divenuto definitivo, ma non sia stata ancora compiuta la graduazione. ( V 736'73, mass n 362955).*Leggi di più...
- formazione dello stato passivo·
- esecutivita dello stato passivo·
- passivita fallimentari·
- art 66 della legge n 153 del 1969 modificante l'ordine dei privilegi·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- fallimento·
- ammissione al passivo·
- accertamento del passivo·
- esclusione·
- opposizione degli interessati previa eventuale rimessione in termini·
- applicazione quale ius superveniens·
- mancata graduazione dei privilegi in sede di ripartizione dell'attivo·
- applicabilita quale ius superveniens·
- effetti·
- limiti