Articolo 57 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 maggio 1969
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Versione
8 marzo 1973
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Versione
19 settembre 1992
Art. 57. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438)) ((30))

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AGGIORNAMENTO (30)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 2 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (che ha abrogato il presente articolo).
Entrata in vigore il 19 settembre 1992
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