Articolo 3 ter del Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
Versione
12 luglio 1995
Art. 3-ter. (( (Rimedi per l'inosservanza dei termini). ))

(( 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 , provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.
2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall' articolo 20, commi 9 e 10 , e dall' articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituiti, rispettivamente, dall' articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e dall' articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 .
Entrata in vigore il 12 luglio 1995
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