Articolo 2 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 1Articolo 3
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1 settembre 1995
Art. 2. Ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Il ruolo "appuntati e finanzieri" e' articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:
a) appuntato scelto; b) appuntato; c) finanziere scelto; d) finanziere.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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