Articolo 76 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 59Articolo 61
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1 settembre 1995
Art. 76. Agenti di pubblica sicurezza 1. Ai sensi dell' art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 , al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Nota all' art. 76 :
- L' art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza), recita:
" Art. 18 ( Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409 ). - Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardia carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto".
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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