Articolo 28 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 27Articolo 29
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12 agosto 1997
Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali) 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con decreto emanato dalle stesse autorita' ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 puo' essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
Entrata in vigore il 12 agosto 1997
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