L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34.
2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze. ))