Articolo 33 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 32Articolo 34
Versione
4 febbraio 1999
Art. 33. (( (Requisiti soggettivi). )) (( 1. I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali.
L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34.
2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze. ))
Entrata in vigore il 4 febbraio 1999
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