Art. 4. Udienza di prima comparizione e forma della trattazione 1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale.
Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.".
(( 1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo' ))
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale.
Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.".
(( 1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo' ))