Articolo 8 del Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 ottobre 1995
>
Versione
21 dicembre 1995
Art. 8. Termini nel procedimento d'ingiunzione
e di convalida 1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: "venti giorni," sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni,".
2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.".
(( 3. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile , dopo le parole: 'somministrazioni di merci e di denaro', sono inserite le seguenti: 'nonche' per prestazioni di servizi'.
3-bis. All' articolo 644 del codice di procedura civile , le parole: 'quaranta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'sessanta giorni'.
3-ter. All' articolo 660 del codice di procedura civile , dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
'La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puo', su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la comparizione personale dell'intimato' ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente