Legge 29 novembre 1973, n. 835

Commentari0

    Giurisprudenza3

    • 1TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 304
      Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2025 N. 00304/2025 REG.PROV.COLL. N. 00711/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 711 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia e Corte D'Appello di Cagliari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23; …
       Leggi di più...
      • ratio legis·
      • residenza anagrafica·
      • residenza civilistica·
      • giurisdizione amministrativa·
      • trasferimento d'ufficio·
      • art. 21 l. 836/1973·
      • interpretazione letterale·
      • art. 4 comma 44 Legge di Stabilità 2012·
      • mutamento di residenza·
      • indennità di prima sistemazione

    • 2Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/10/2025, n. 818
      Provvedimento: n. 626/2025 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 626/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 7 ottobre 2025 e promossa da: – CF - nata il [...] a [...], residente in [...] C.F._1 G. Marconi n. 6 di Decollatura (CZ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARUCA VALENTINA – CF - PEC - che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; -parte ricorrente- …
       Leggi di più...
      • art. 337 quater c.c.·
      • spese straordinarie·
      • art. 337 ter c.c.·
      • collocamento minore·
      • mantenimento minore·
      • responsabilità genitoriale·
      • assegno unico universale·
      • affidamento condiviso·
      • interesse del minore·
      • diritto di visita

    • 3Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/2002, n. 17118
      Provvedimento: Aula B' 17 1 1 8 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 10787/00 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere 13561/00 CELENTANO -· Consigliere Dott. Attilio Cron 400 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep. Dott. AR D'AG Rel. Consigliere Ud. 27/09/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, prsso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, …
       Leggi di più...
      • compensazione delle spese·
      • indennità di malattia·
      • art. 5 d.l. 463/1983·
      • visita di controllo·
      • prova rigorosa·
      • ricorso incidentale·
      • obbligo di reperibilità·
      • dovere di cooperazione·
      • giustificato motivo di assenza·
      • sanzione per mancata reperibilità

    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1.
      Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualita' ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.
      L'ammasso e' gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.
      Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.
      Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il consorzio terra' gestione separata.
    • Art. 2.
      I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresi' l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.
    • Articolo 3
      Art. 3.
      I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantita' dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilita' della quota di loro spettanza.
      Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresi' cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.
      Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale, deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantita' di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresi' inviare settimanalmente al consorzio un estratto di detto registro.