Articolo 1 del Decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39
Articolo 2
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23 aprile 1995
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Entrata in vigore il 23 aprile 1995
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