Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 febbraio 1982
Art. 4.
Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1982
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