Articolo 5 del Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13
Articolo 4Articolo 6
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6 febbraio 2003
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6 aprile 2003
Art. 5. (( (Copertura finanziaria) )) (( 1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2003
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