a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. ». b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
« 1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b). »; c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»; d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: « , 1.1 »; e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1.1 »; f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1.1 »; g) il comma 1-quinquies e' abrogato; h) al comma 3-bis, le parole: « a un massimo di settantadue » sono sostituite dalle seguenti: « al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste ». 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , potra' essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1 Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. (abrogato).
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.
- Il regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. del 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. del 10 ottobre 2013, n. L 269.
- Per i riferimenti al testo dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si veda nelle note all'art. 4.