Articolo 7 del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13
Articolo 6
Versione
26 febbraio 2022
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Versione
29 marzo 2022
Art. 7. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2022, N. 25)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 2022, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022 ".
Entrata in vigore il 29 marzo 2022
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